L’art. 245 del D.Lgs. n. 209/2005 costituisce la rilevante norma di apertura del capo del codice delle assicurazioni dedicato alla liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione. Per molti versi, la disposizione è costruita sulla falsariga dell’art. 80 t.u. banc. riguardante la l.c.a. delle banche: se, da un lato, tale opzione “genetica” di fondo appare in sé apprezzabile, se solo si considerano le crescenti interazioni tra attività assicurativa ed attività bancaria, dall’altro emergono al tempo stesso delle riserve sul piano dei risultati conseguiti, ricavandosi l’impressione che, almeno per taluni profili rilevanti (emblematica appare, in proposito, la materia dei presupposti che giustificano l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta), il dichiarato sforzo di armonizzazione sia stato in realtà assai parziale, stante la reiterazione di norme ed istituti propri del quadro ordinamentale previgente del comparto assicurativo che invece, una volta accolta l’opzione di fondo per una disciplina tendenzialmente uniforme delle crisi di tutte le tipologie di intermediari lato sensu finanziari, avrebbero potuto costituire oggetto di una riforma ben più incisiva, se non addirittura di un’abrogazione. Il commento analizza la disposizione in parola privilegiando il cennato approccio comparativo con le corrispondenti previsioni del testo unico bancario e di quello della finanza.

COMMENTO SUB ART. 245 (LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA)

URBANI, Alberto
2007-01-01

Abstract

L’art. 245 del D.Lgs. n. 209/2005 costituisce la rilevante norma di apertura del capo del codice delle assicurazioni dedicato alla liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione. Per molti versi, la disposizione è costruita sulla falsariga dell’art. 80 t.u. banc. riguardante la l.c.a. delle banche: se, da un lato, tale opzione “genetica” di fondo appare in sé apprezzabile, se solo si considerano le crescenti interazioni tra attività assicurativa ed attività bancaria, dall’altro emergono al tempo stesso delle riserve sul piano dei risultati conseguiti, ricavandosi l’impressione che, almeno per taluni profili rilevanti (emblematica appare, in proposito, la materia dei presupposti che giustificano l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta), il dichiarato sforzo di armonizzazione sia stato in realtà assai parziale, stante la reiterazione di norme ed istituti propri del quadro ordinamentale previgente del comparto assicurativo che invece, una volta accolta l’opzione di fondo per una disciplina tendenzialmente uniforme delle crisi di tutte le tipologie di intermediari lato sensu finanziari, avrebbero potuto costituire oggetto di una riforma ben più incisiva, se non addirittura di un’abrogazione. Il commento analizza la disposizione in parola privilegiando il cennato approccio comparativo con le corrispondenti previsioni del testo unico bancario e di quello della finanza.
2007
Il codice delle assicurazioni private
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