L’articolo traendo spunto da alcune pronunce giurisprudenziali, ricostruisce innanzitutto la lunga vicenda, peraltro non ancora conclusa, dal lato della dottrina, della giurisprudenza e della prassi amministrativa sul tema della demanialità delle valli da pesca. L’indagine prosegue ricercando la corretta prospettiva per l’accertamento della demanialità, che dipende dall’identificazione concreta in ordine alla singola porzione di bene (nel caso di specie una porzione di territorio lagunare) degli elementi costitutivi della categoria astrattamente descritta dal legislatore (la laguna). Si rileva quindi sia nell’azione amministrativa, sia nelle pronunce giurisdizionali un errore nell’applicazione di canoni ermeneutici. L’errore consiste nell’aver dato per presupposto (la demanialità delle valli) ciò che invece doveva essere accertato caso per caso (la demanialità di singole porzioni di territorio in quanto riconducibili alla categoria laguna). La ricerca prosegue analizzando i diversi elementi costitutivi della demanialità distinguendo i profili morfologici dai profili funzionali. In ordine a questi ultimi si rileva che l’identificazione degli “usi pubblici del mare” è tralaticiamente condotta utilizzando il paradigma degli usi tradizionali (pesca, navigazione, balneazione, etc.). La ricerca conduce invece ad escludere che la demanialità debba essere ricercata con riferimento a tipi di uso, e debba essere ricercata con riferimento ai modi d’uso. Si tratta cioè di verificare se sussistono in relazione al singolo bene le condizioni per lo svolgimento di usi pubblici, cioè aperti a qualunque membro della collettività.

La condizione giuridica delle valli da pesca a sessant’anni dal codice della navigazione

OLIVI, Marco
2004-01-01

Abstract

L’articolo traendo spunto da alcune pronunce giurisprudenziali, ricostruisce innanzitutto la lunga vicenda, peraltro non ancora conclusa, dal lato della dottrina, della giurisprudenza e della prassi amministrativa sul tema della demanialità delle valli da pesca. L’indagine prosegue ricercando la corretta prospettiva per l’accertamento della demanialità, che dipende dall’identificazione concreta in ordine alla singola porzione di bene (nel caso di specie una porzione di territorio lagunare) degli elementi costitutivi della categoria astrattamente descritta dal legislatore (la laguna). Si rileva quindi sia nell’azione amministrativa, sia nelle pronunce giurisdizionali un errore nell’applicazione di canoni ermeneutici. L’errore consiste nell’aver dato per presupposto (la demanialità delle valli) ciò che invece doveva essere accertato caso per caso (la demanialità di singole porzioni di territorio in quanto riconducibili alla categoria laguna). La ricerca prosegue analizzando i diversi elementi costitutivi della demanialità distinguendo i profili morfologici dai profili funzionali. In ordine a questi ultimi si rileva che l’identificazione degli “usi pubblici del mare” è tralaticiamente condotta utilizzando il paradigma degli usi tradizionali (pesca, navigazione, balneazione, etc.). La ricerca conduce invece ad escludere che la demanialità debba essere ricercata con riferimento a tipi di uso, e debba essere ricercata con riferimento ai modi d’uso. Si tratta cioè di verificare se sussistono in relazione al singolo bene le condizioni per lo svolgimento di usi pubblici, cioè aperti a qualunque membro della collettività.
2004
Dialoghi del diritto
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